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Art. 1 - Nome, sede e organizzazione
Con la definizione Moto Auto Club Biasca (MACB) s'intende chiamare il nostro sodalizio,
quale sezione autonoma, affiliata alla FMS e a TiMoto, con sede in Via dei Borradori a
6710 Biasca. Il sodalizio raggruppa tutti i soci senza distinzione di sesso e nazionalità.
Art. 2 - Scopo
2.1 Promuovere ed incoraggiare il ritrovo e le attività
agonistiche di appassionati di veicoli a motore.
2.2 Organizzare uscite, manifestazioni, eventuali
partecipazioni ad altre manifestazioni,
ecc.
Art. 3 - Membri
3.1
Soci attivi sono tutte le persone paganti la tassa annuale e iscritti.
3.2
Simpatizzanti sono società, enti commerciali o persone che dimostrano interesse
al nostro club e che desiderano contribuire finanziariamente.
3.3
Soci onorari:
per richiesta del comitato, possono essere nominati soci onorari, persone che hanno
acquisito meriti speciali in seno alla società o hanno operato per il bene della stessa.
I soci onorari hanno il diritto di voto come soci attivi, ma non possono far parte del
comitato.
Essi sono eletti dall'assemblea generale.
Art. 4 - Dimissioni - radiazioni - espulsioni
4.1
Le dimissioni devono essere presentate al comitato entro la fine dell'anno.
4.2
Con la maggioranza assoluta il comitato può decidere l'espulsione di un socio o
membro di comitato, il quale danneggia in modo diretto la società o agisce non
conformemente allo spirito del gruppo.
Art. 5 - Organi del club
L'assemblea generale
Il comitato
I revisori
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Art. 6 - Assemblea generale
L'assemblea generale è la più alta istanza ed ha i seguenti compiti:
6.1 Accettazione dei rapporti annuali e dei conti
finanziari;
6.2
Votazioni;
6.3
Stabilisce la tassa (quota) annuale;
6.4
Revisione degli statuti;
6.5
Accettazione dei nuovi soci e nomina dei soci onorari;
6.6
Scioglimento del club;
6.7
Il comitato deve inviare le convocazioni 4 settimane prima dell'assemblea;
6.8
Proposte da parte dei soci, da inserire negli
eventuali, devono pervenire al comitato 3 settimane prima dell'assemblea;
6.9
Le votazioni sono valide quando raggiungono la
maggioranza assoluta dei presenti (aventi diritto di voto), vale a dire la metà + 1;
6.10
Cambiamenti di statuti sono validi se approvati da 2/3 dei presenti aventi diritto
di voto, senza contare gli astenuti;
6.11
Con l'invito all'assemblea generale sono da indicare eventuali cambiamenti degli
statuti;
6.12
Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o almeno dal 25% dei
soci attivi, nei termini dell'assemblea generale;
6.13
L'accettazione del verbale deve essere firmata dal presidente e dal segretario;
6.14
Sull'assemblea generale va tenuto un verbale scritto. E' permesso usare un
registratore visibile a tutti;
6.15
All'assemblea generale il comitato ha diritto di voto.
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Art. 7 - Il comitato
7.1
L'assemblea generale nomina il comitato per una durata di 2 anni.
7.2
Il comitato si compone al minimo di 5 membri.
7.3
Composizione del comitato.
- Presidente;
- Vice presidente;
- Cassiere;
- Segretario/a;
- Membri di comitato.
7.4
Le dimissioni dei membri del comitato devono pervenire al presidente almeno 4
settimane prima dell'assemblea generale.
7.5
Il presidente dirige le sedute del comitato.
7.6
In caso di parità decide il suo voto.
7.7
Esso firma legalmente assieme al segretario.
7.8
Il segretario scrive i verbali delle assemblee strettamente con il presidente, e,
con il suo consenso, può firmare tutti i documenti.
7.9
Il segretario/a è responsabile dell'intera corrispondenza.
7.10
Il cassiere è responsabile delle finanze e, su richiesta del comitato, deve sempre
essere in grado di presentare un bilancio.
7.11
Gli altri membri del comitato possono assumere compiti speciali.
7.12
I membri del comitato possono richiedere una riunione straordinaria del comitato.
Art. 8 - I revisori
I revisori (2) controllano i movimenti della cassa delle società. Essi sono eletti dall'
assemblea per 2 anni.
Art. 9 - Finanze
Le entrate della società si compongono:
9.1
Quote dei soci. Entrate di manifestazioni. Donazioni, tombole, lotterie, ecc.
9.2
L'amministrazione delle società non è retribuita (cariche onorarie).
9.3
L'esercizio annuale termina al 31 dicembre.
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Art. 10 - Commissione tecnica
10.1
Il comitato può decidere i responsabili per le varie discipline.
10.2
Altri compiti possono essere assegnati dal comitato, specialmente in occasioni di
gare, manifestazioni, raduni, ecc.
Art. 11 - Obbligatorietà
Il capitale sociale è l'unica garanzia finanziaria nel confronto di terzi. Ogni
responsabilità dei membri è esclusa.
Art. 12 - Scioglimento delle società
In caso di scioglimento della MACB, l'attivo della società deve essere devoluto ad
un'organizzazione di beneficenza o sportiva.
Lo scioglimento del club, può avvenire solo dall'assemblea generale con votazione
segreta e con 2/3 di maggioranza dei membri attivi presenti all'assemblea.
Nella convocazione per l'assemblea generale (straordinaria) bisogna specificare i
motivi per i quali s'intende sciogliere la società.
Art. 13 - Entrata in vigore
Questi statuti entrano in vigore da oggi e sostituiscono tutti i precedenti.
Art. 14 - Approvazione
Questi statuti furono presentati il 12.05.2004 a Biasca durante l'assemblea generale
ed approvata dai soci.
Biasca il 12 maggio 2004
Il segretario:
Matteo Capretti
Il presidente:
Eros Pellencini

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